Monowheel: caratteristiche e normativa di riferimento
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Direttore: Alessandro Plateroti

Monowheel: caratteristiche e normativa di riferimento

Monowheel

Già molto diffuso in alcuni paesi europei, il monowheel è arrivato anche in Italia; il suo utilizzo sperimentale è regolamentato dal “Decreto Toninelli”.

Il “monowheel” (letteralmente “monoruota”) è un dispositivo elettrico di micromobilità urbana. In alcuni paesi europei, come ad esempio Francia e Spagna, gode già di discreta diffusione mentre in Italia è approdato solo di recente, ricevendo un’accoglienza piuttosto tiepida. Il nodo principale da sciogliere resta quello di natura normativa, poiché si tratta di un mezzo di trasporto di difficile inquadramento. Di seguito, vediamo quali sono le caratteristiche salienti del monoruota elettrico e quali sono i riferimenti normativi inerenti alla circolazione stradale.

Cos’è un monowheel elettrico e come funziona

Il monowheel è un mezzo di trasporto a ruota singola. I primi tentativi di realizzare un veicolo a motore caratterizzato da una sola ruota risalgono agli anni Venti e Trenta del Novecento. I moderni monoruota sono elettrici, in quanto sfruttano l’azione di un propulsore a batteria in grado di mettere in azione la ruota. I problemi di equilibrio vengono risolti da un dispositivo specifico, denominato “giroscopio“. Questi si trova all’interno della ruota e la mantiene in costante equilibrio (il principio di funzionamento del giroscopio prevede che l’asse di rotazione del rotore resti sempre parallelo a se stesso). La fonte di alimentazione del sistema di propulsione è rappresentato da un pacco di batterie, per lo più agli ioni di litio (ricaricabili per mezzo di una semplice presa elettrica) che assicura un’autonomia compresa tra i 15 ed i 45 km.

Il monowheel viene spesso indicato anche come monociclo elettrico ma, a differenza di quelli tradizionali, non prevede (nella maggior parte dei casi) il manubrio ma solo due piccole pedane laterali per appoggiare i piedi.

A determinare l’orientamento della ruota, e di conseguenza lo spostamento, sono i sensori collocati all’interno delle pedane di appoggio per i piedi. In tal modo, il dispositivo è in grado di interpretare ogni movimento come fosse un comando, adeguando la propria andatura. In altre parole, basta spostarsi leggermente in avanti per ‘mettere in moto’ il monowheel oppure spostare il corpo all’indietro per farlo arrestare.

Monowheel normativa di riferimento: dove e come possono circolare

Come già accennato, uno dei principali problemi relativi ai monowheel è l’inquadramento normativo. Il Codice della Strada, infatti, opera una classificazione dei veicoli (articolo 47) che non prevede mezzi ad una sola ruota né veicoli che, per caratteristiche, possano essere assimilati ai monoruota elettrici.

Questi ultimi, infatti, non rientrano nella definizione di velocipede fornita dall’articolo 50 (“veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo“). Di contro, risulta più utile la definizione di bicicletta a pedalata assistita che sono “dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare“.

Per via di questa lacuna nel Codice, il 4 giugno 2019 l’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danino Toninelli ha firmato un decreto ministeriale (in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019) per la regolamentazione della micromobilità elettrica.

Il Decreto ha stabilito l’inizio di un periodo di sperimentazione, non solo per i monowheel ma anche i segway, i monopattini, gli hoverboard e ogni altro tipo di dispositivo che presenti caratteristiche tecniche e costruttive analoghe. I comuni possono richiedere l’autorizzazione alla sperimentazione entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento. In aggiunta, le amministrazioni comunali devono predisporre un’adeguata campagna informativa e delimitare le aree urbane predisposte alla sperimentazione tramite apposita segnaletica.

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Si stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno circolare in ambito urbano” – si legge in una nota ufficiale pubblicata dal sito del Ministero dei Trasporti – “previa delibera comunale, su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h“.

Le limitazioni alla circolazione sono applicate in maniera diversa ai singoli veicoli. Nello specifico, i monowheel (riconosciuti come dispositivi del tipo “auto-bilanciato”) possono circolare solo all’interno dell’area urbana e, più specificamente, solo nelle zone pedonali a patto di essere equipaggiate con un “regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore ai 6 km/h“. Il Decreto stabilisce inoltre che i monoruota elettrici non possono in alcun caso essere utilizzati:

  • lungo i percorsi pedonali e ciclabili;
  • lungo le piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata;
  • lungo le “Zone 30” e le strade con limite di velocità inferiore a 30 km/H.

Per quanto riguarda la segnaletica da installare nelle aree adibite alla sperimentazione, il Decreto fornisce indicazioni precise. Ad ogni tipo di veicoli è stato assegnato un segnale diverso, pur mantenendo per tutti la stessa impostazione grafica (pannello quadrato a fondo bianco con figura nera). Il segnale che indica l’area in cui si può usurare un monowheel è costituito da un pannello bianco, all’interno del quale è raffigurato un omino stilizzato con le gambe leggermente divaricate e i piedi sulle pedane del monoruota, il cui elemento circolare è sottolineato da piccole tacche bianche a forma di lettera ‘V’. La segnaletica per il monowheel può essere installata come pannello integrativo al segnale che indica un’area pedonale, assieme ad un altro pannello recante la scritta “segnaletica sperimentale”.

I comuni che istituiscono o affidano servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione” – spiega ancora la nota del Ministero – “devono provvedere a definire aree per la sosta dei dispositivi, in particolare nei punti di scambio più elevato, per garantire una fruizione più funzionale dei dispositivi ed evitare l’intralcio di marciapiedi e aree pedonali con dispositivi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni. Gli stessi Comuni prevedono, nella istituzione o nell’affidamento del servizio di noleggio, l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso“.

Monowheel prezzo: quanto costa acquistarlo

Nonostante in Italia la circolazione sia ancora in fase di “sperimentazione regolamentata”, il mercato offre una vasta gamma di soluzioni per tutte le tasche. I modelli più economici costano all’incirca 200 euro; gli esemplari più sofisticati, attrezzati con manubrio e sellino presentano prezzi di listino compresi tra i 1.500 ed i 2.000 euro. Un monowheel usato costa mediamente meno (minimo 100 euro o poco più).

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ultimo aggiornamento: 15 Febbraio 2021 14:19

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